dal protesto, nè dalle formalità per conservare il suo regresso contro i giranti anteriori. 171. Il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può esercitare la sua azione in garantia o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti, o colletivamente contro i giranti ed il traente. La stessa facoltà spetta a ciascuno de giranti, contro i giranti anteriori ed il traente. L'istanza contro il solo traente libera i giranti L'istanza contro un girante libera i giranti susseguenti non citati. 172. Se il possessore esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, deve fargli notificare il protesto, ed in mancanza di rimborso, farlo citare in giudizio nei quindici giorni che seguono la data del protesto, oltre i termini di distanza tra il domicilio del trattario e quello del cedente. 173. Dopo il protesto delle lettere di cambio tratte dall' Egitto e pagabili fuori del territorio dell' Egitto, i traenti e i giranti residenti in Egitto saranno citati nei termini di cui appresso: di tre mesi per la Turchia d' Europa continentale, la Francia, l'Italia e l' Austria; di quattro mesi per gli altri paesi posti sul versante del Mediterraneo e l'Europa, di un anno per gli altri paesi. I termini suddetti saranno raddoppiati in caso di guerra marittima. 174. Se il possessore esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode a riguardo di ciascuno di essi del termine determinato dagli articoli precedenti. 175. Ciascuno dei giranti ha diritto di esercitare lo stesso regresso o individualmente o collettivamente, nello stesso termine. A loro riguardo il termine decorre dal giorno dopo la data della citazione in giudizio. 176. Spirati i termini di cui sopra, per la presentazione della lettera di cambio a vista, ad uno o più giorni o mesi di vista, pel protesto in mancanza di pagamento, per l'esercizio dell' azione in garantia, il portatore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto verso i giranti. 177. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione in garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini sopra prescritti, ciascuno per quanto lo concerne. 178. La stessa decadenza ha luogo contro il possessore e i giranti, riguardo al traente stesso, se questo ultimo giustifica che vi era provvista di fondi alla scadenza della lettera di cambio. Il possessore in questo caso non conserva azione che contro colui sul quale la lettera era tratta. 179. Gli effetti della decadenza pronunciata dai tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei giranti, il quale dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo o per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione od altrimenti, i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio. 180. Indipendentemente dall azione il garantia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può, osservando le formalità prescritte dal Codice di procedura, ottenere sequestro conservativo sopra gli effetti mobili del traente, accettante o girante. 181. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono fatti nella forma prescritta per gli atti di usciere. Il protesto non sarà fatto che in seguito a rifiuto di accettazione o di pagamento, che verrà accertato al domicilio di colui sul quale la lettera di cambio era pagabile, di colui che si era incaricato di pagarla al bisogno, e di colui che ha accettato per intervento, il che potrà farsi in un solo e medesimo atto. 182. L'atto di protesto contiene la trascrizione letterale della lettera di cambio, dell' accettazione, delle girate e raccomandazioni che vi saranno indicate, e l'intimazione di pagare l'importo della lettera di cambio. Esso enuncia la presenza od assenza di colui che deve pagare, i motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza o rifiuto di firmare, e la protesta dell' usciere. La menzione del riconoscimento del debito non fa prova se non è firmata, o non vi è apposto il sigillo della parte. 183. Nissun atto in forma di certificato fatto da commercianti od altra persona può supplire all' atto di protesto eseguito colle formalità prescritte, salvo il caso previsto superiormente, quando la lettera di cambio sia smarrita. 184. Gli uscieri o le persone commesse per fare i protesti, sono tenuti, a pena di destituzione, spese e danni verso le parti, di rilasciare copia esatta dei protesti e di trascriverli per intiero giorno per giorno, e per ordine di data sopra un registro particolare, numerato, contrassegnato, e tenuto nelle forme prescritte pei repertori. 185. Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa. 186. La rivalsa non dispensa dalle formalità del protesto e dalla domanda giudiziale. 187. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga. 188. Il ricambio si regola, riguardo al traente, col corso del cambio del luogo ove la lettera di cambio era pagabile sopra il luogo da cui essa venne tratta. In nessun caso il traente può assoggettarsi ad un corso più elevato. Si regola riguardo ai giranti col corso del cambio del luogo in cui la lettera è stata rimessa o negoziata da essi, sopra il luogo in cui si opera il rimborso. 189. Ogni girante sopporta il ricambio della rivalsa che trae. 191. Il conto di ritorno comprende il capitale della lettera di cambio protestata, le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissioni di banca, bollo e porto di lettere. Enuncia il nome di colui sul quale la rivalsa è fatta, e il prezzo di cambio secondo il quale fu negoziata. E certificata da due commercianti. E accompagnata dalla lettera di cambio protestata, dal protesto o da una copia dell' atto di protesto. Nel caso che la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, è inoltre accompagnata da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo, ove la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta. 192. Non possono farsi più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio. Questo conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente. 193. I ricambi non possono essere cumulati. Ogni girante non ne sopporta che un solo, cosi pure il traente. 194. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, è dovuto dal giorno del protesto. 195. L'interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della domanda giudiziale. Sezione VI. Dei biglietti all' ordine ed altri effetti di commercio. 196. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e riguardanti la scadenza, la girata, la solidarietà, l'avallo, il pagamento per intervento, il protesto, i doveri e i diritti del possessore, il ricambio o gli interessi, sono applicabili ai biglietti all' ordine o al portatore. 197. Il biglietto all' ordine è datato. Enuncia la somma da pagarsi, il nome di colui all'ordine del quale è sottoscritto, il tempo in cui deve farsi il pagamento; esso esprime che il valore è stato somministrato. Il biglietto al portatore contiene le stesse enunciazioni, senza il nome dei beneficiarii: si trasmette senza girata. 198. Gli assegni a vista o semplici mandati di pagamento tratti sulla piazza ove deve avere luogo il pagamento, debbono essere presentati nelle quarantotto ore dalla loro data. 199. Il ritorno che se ne faccia in questo termine, può essere stabilito con tutte le prove ammesse in materia di commercio. 200. Se colui che ha tratto l'assegno, prova che vi era provvista di fondi, e che questa provvista non è stata impiegata a suo vantaggio, il portatore in ritardo a presentare l'assegno perderà i suoi diritti contro il traente. Sezione VII. Prescrizione delle azioni in materia di effetti di commercio. 201. Tutte le azioni relative alle lettere di cambio ed agli effetti di commercio, sottoscritti da negozianti, mercanti, o banchieri, o per fatti di commercio, si prescrivono in cinque anni, a contare dal giorno del protesto o dell' ultima istanza giudiziale, se non vi fu condanna, o se il debito non fu riconosciuto con atto separato. Nondimeno i pretesi debitori saranno tenuti, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che essi non sono più debitori, ed i loro eredi o aventi causa, che essi credono in buona fede che nulla più è dovuto. II. BELGIEN. Loi du 20 Mai 1872. Section 1re. De la lettre de change ou mandat à ordre. § 1er. De la forme de la lettre de change ou mandat à ordre. Art. 1. La lettre de change ou mandat à ordre est datée. La somme à payer; Le nom de celui qui doit payer; L'époque et le lieu de payement; Le nom de celui à l'ordre de qui la lettre est tirée, soit un tiers, soit le tireur lui-même. Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, elle l'exprime. Art. 2. Si une lettre de change n'indique pas l'époque du payement, elle est payable à vue; si elle n'énonce pas le lieu elle est payable au domicile du tiré. Art. 3. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil. § 2. De la provision. Art. 4. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre. Art. 5. Il ya provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Art. 6. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sans préjudice à l'application de l'art. 445 de ce code. Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante: Si la provision est d'un corps certain et déterminé: Les traites au payement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que des acceptations antérieures auront conférés au tiré. A défaut d'affectation spéciale, les traites acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point. Si la provision est fournie en choses fongibles: Les traites acceptées sont préférées aux traites non acceptées. traites non acceptées, elles sont payées au mare le franc. Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite. § 3. De l'acceptation. Art. 7. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants. solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance. Art. 8. Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter. Lorsque la somme excède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur. Art. 9 Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. Art. 10. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. Il en est de même du donneur d'aval. Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie. Art. 11. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé par l'art. 16, n'est pas expiré. Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai préindiqué, la biffure est nulle. Art. 12. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. Elle s'exprime par le mot accepté, ou par d'autres termes équivalents. La simple signature du tiré vaut acceptation. Si la signature est précédée d'énonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter. Art. 13. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites. Art. 14. Cette acceptation doit être demandée au domicile du tiré. restreinte quand à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Art. 16. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. |